Regolamento›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 1 ago 1890
Ha obbligo di fare eseguire nel corso dell'anno per lo meno sei revisioni di cassa improvvise, alle quali devono trovarsi presenti il presidente, i tre revisori ed il commissario di turno.
Il verbale della verifica dovrà essere firmato dagli intervenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-25