Regolamento›Titolo V
Art. 28
In vigore dal 1 ago 1890
Il commissario verso la fine del proprio turno, unitamente al commissario il cui turno andrebbe a cominciare nel mese immediatamente successivo, verificheranno le scritture della cassa per assicurarsi che la contabilità sia tenuta in corrente e riferiranno al presidente del consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-28