RegolamentoTitolo VI

Art. 32

In vigore dal 1 ago 1890
Sì nel caso di versamento di depositi, che di restituzioni, egli firma il libretto del depositante, si fa fare la ricevuta della somma pagata nel suo registro, quando si tratti di restituzioni di depositi, e in piè del mandato per ogni altra dipendenza. Qualora chi riscuote non sappia scrivere, il cassiere ne farà menzione nel luogo ove doveasi firmare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-32

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