Regolamento›Titolo VI
Art. 31
In vigore dal 1 ago 1890
Il cassiere è depositario e responsabile della cassa, e deve dare garanzia nella misura che sarà stabilita dal consiglio d'amministrazione.
Risiede in ufficio tutti i giorni e per tutto il tempo che rimane aperta. Egli esige e paga sempre qualunque somma a norma dei mandati o libretti regolarmente firmati. Se mancano le firme richieste, il pagamento sta tutto a suo rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-31