Regolamento›Titolo VII
Art. 35
In vigore dal 1 ago 1890
Il direttore, il segretario, il cassiere, il computista ed il custode sono nominati dal consiglio d'amministrazione e restano in impiego fino a che non se ne rendano immeritevoli, o non rinunziano volontariamente.
Il consiglio d'amministrazione nominerà fra i dodici commissarii tre revisori effettivi e due supplenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-35