Regolamento›Titolo VIII
Art. 39
In vigore dal 1 ago 1890
Il consiglio d'amministrazione può consentire, in via eccezionale, che il deposito fatto in una sol volta superi la misura stabilita dall'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-39