Regolamento›Titolo VIII
Art. 42
In vigore dal 1 ago 1890
Il danaro depositato si restituisce in tutto od in parte giusta le domande del creditore.
Le somme che non superano le lire cento verranno immediatamente pagate. Dovrà però precedere la premunizione di quindici giorni per la somma che non oltrepassi le lire mille e di giorni quarantacinque per somma maggiore.
Il pagamento viene effettuato dopo scorsi i termini predetti e nel giorno fissato pei rimborsi. Sulle somme che si richiedono il preavviso per essere rimborsate, cessano gl'interessi dal giorno della domanda.
Dovendosi impiegare tutte le somme depositate si farà fronte agli immediati rimborsi col fondo di cassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-42