Regolamento›Titolo VIII
Art. 41
In vigore dal 1 ago 1890
Le somme depositate fruttano l'interesse che sarà stabilito dal consiglio d'amministrazione, il quale potrà essere aumentato o diminuito dal consiglio stesso a seconda delle circostanze.
Ogni variazione d'interesse non andrà in vigore che un mese dopo che sarà resa pubblica. Al 31 dicembre di ciascun anno si calcolano gli interessi maturati sino a detto giorno, purchè giungano almeno a cinquanta centesimi, che è il minimo che la cassa paghi; e se non si esigono dentro il primo mese successivo, restano aggiunti al capitale per produrre un eguale interesse, quando però ammontino a lire due.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-41