Regolamento›Titolo VIII
Art. 45
In vigore dal 1 ago 1890
Non si restituisce la somma depositata nè si fanno parziali pagamenti senza la presentazione del libretto, e chi lo esibisce si considera essere il legittimo proprietario o di lui mandatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-45