RegolamentoTitolo VIII

Art. 49

In vigore dal 1 ago 1890
L'importo del libretto da soddisfare all'atto del suo rilascio è di centesimi venti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-49

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo