RegolamentoTitolo IX

Art. 53

In vigore dal 1 ago 1890
L'impiego delle somme depositate nella cassa di risparmio verrà fatto a cura del consiglio d'amministrazione nel modo che appresso; cioè: a) Presso la cassa dei depositi e prestiti della provincia; b) In buoni del tesoro; c) In acquisto di fondi pubblici del Regno; d) In sovvenzioni ai comuni e provincie limitatamente al 5 per cento di tutte le attività complessive; e) In mutui garantiti con prima ipoteca limitatamente al 30 per cento di tutte le attività complessive. Per i mutui ipotecarii a tempo determinato la durata del mutuo non potrà estendersi oltre i tre anni, e per quelli da estinguersi in rate annuali e semestrali il termine potrà essere dai 20 ai 30 anni. Per i primi si dovrà richiedere il pagamento semestrale degli interessi. I fondi urbani e rustici non possono essere accettati in garanzia per oltre la metà del loro valore. Gli edifici sia urbani, sia rustici, compresi negli stabili da ipotecarsi devono essere assicurati contro i danni dell'incendio, e le relative polizze devono contenere la clausola che il contratto s'intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio; f) In sconto di effetti commerciali muniti almeno di due firme notoriamente solvibili e a scadenza non maggiore di sei mesi. L'ammissione degli effetti allo sconto sarà deliberata da una commissione composta del direttore e di due commissarii di turno. Qualora il direttore non andasse d'accordo coi due commissarii per l'ammissione degli effetti presentati allo sconto potrà richiedere l'intervento del presidente il quale avrà voto preponderante in caso di parità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-53

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