Regolamento›Titolo X
Art. 58
In vigore dal 1 ago 1890
Qualora la cassa di risparmio dovesse cessare dal suo esercizio per causa di forza maggiore, pagati i depositanti, gl'interessi sulle somme depositate e gli altri debiti che per avventura esistessero, riscossi i crediti della cassa, il capitale residuale sarà, per cura del consiglio comunale, previa approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio erogato in opere di pubblica utilità o beneficenza.
Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-58