Regolamento›Titolo X
Art. 56
In vigore dal 1 ago 1890
La cassa di risparmio trasmette annualmente al Ministero di agricoltura, industria e commercio i suoi bilanci consuntivi debitamente approvati, e la situazione dei conti alla fine di ogni periodo di tempo minore di un anno, quale sarà fissato dal Ministero stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-56