Regolamento›Titolo X
Art. 57
In vigore dal 1 ago 1890
La cassa di risparmio terrà permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, nel luogo di sua residenza, copia del suo statuto e dei suoi atti costitutivi, come pure una copia del suo ultimo bilancio consuntivo annuale e dell'ultima situazione dei suoi conti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-57