Regolamento›Titolo X
Art. 55
In vigore dal 1 ago 1890
La cassa di risparmio è soggetta alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale può ordinare sia di sua iniziativa, sia in seguito a reclamo dei depositanti, ispezioni in tutte le parti dell'amministrazione della cassa. Il reclamo presentato al prefetto della provincia e da questi trasmesso al Ministero d'agricoltura, industria e commercio deve essere motivato specificatamente e sopra uno dei titoli seguenti:
1° Che si siano fatte operazioni contrarie al presente statuto;
2° Che i resoconti o prospetti pubblicati siano inesatti;
3° Che sia notoria la irregolarità nella gestione della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-55