Regolamento›Titolo IX
Art. 51
In vigore dal 1 ago 1890
La dote della cassa di risparmio serve alle richieste immediate corrisponsioni di frutti decorsi e di capitali versati che non oltrepassano la somma di lire cento ciascuna di cui è detto all'. È quindi incarico speciale del direttore di far sì che la prefata dote si conservi sempre nella sua integrità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-51