Regolamento›Titolo VIII
Art. 46
In vigore dal 1 ago 1890
Un individuo non può essere possessore che di un solo libretto in testa propria. Se venisse verificato che uno fosse proprietario di più libretti facendosi rappresentare da altri, allora quello perderebbe gl'interessi sopra i depositi fatti illegalmente, i quali cadrebbero a benefizio della cassa.
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