Regolamento›Titolo VIII
Art. 44
In vigore dal 1 ago 1890
Niuno potrà in differenti volte depositare a suo credito più di lire ottomila: e quando coi relativi frutti composti giunga la somma a lire diecimila non avrà diritto ad ulteriori interessi e la somma stessa resterà infruttifera a disposizione del creditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-44