RegolamentoTitolo VIII

Art. 47

In vigore dal 1 ago 1890
In caso di perdita, smarrimento, sottrazione, o distruzione di un libretto, il titolare di esso può chiedere alla cassa un duplicato a proprie spese e alle seguenti condizioni: a) L'interessato dovrà fare immediatamente denunzia per iscritto dell'avvenuta perdita, all'amministrazione della cassa. In essa s'indicherà il numero del libretto perduto, la sua intestazione, la somma a credito e quelle altre maggiori notizie le quali contribuiscano a stabilire la identità del libretto ed il possesso che ne aveva il reclamante, colle circostanze che ne hanno accompagnata la perdita. L'amministrazione farà l'annotazione di fermo alla partita del depositante e da allora sarà sospeso ogni pagamento. b) Il denunciante dovrà inoltre entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia presentare al presidente del tribunale civile del circondario od al pretore locale, in ragione della rispettiva competenza pel valore, un ricorso corredato di tutte quelle prove le quali valgano a dimostrare nel ricorrente il proprietario del libretto perduto. Copia del ricorso sarà notificata al consiglio d'amministrazione. c) Per cura dell'amministrazione della cassa sarà affisso per tre mesi nel locale della propria sede, nell'albo del comune, ed inserito in un giornale locale un avviso con cui verrà diffidato l'ignoto detentore del libretto a consegnarlo all'amministrazione che lo ha emesso, ed a notificarle dentro lo stesso termine di tre mesi le proprie opposizioni; con avvertenza che in mancanza di opposizione, non verrà attribuito alcun valore al libretto, e che l'amministrazione procederà all'emissione del duplicato medesimo. d) Decorso il termine stabilito, senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il libretto sia stato rinvenuto o ricuperato, l'amministrazione della cassa dichiarerà annullato il libretto perduto e ne rilascerà un altro in sostituzione, secondo le norme stabilite per la emissione dei libretti nuovi apponendovi in margine la parola duplicato. Seguendo opposizione l'amministrazione della cassa provvederà secondo la decisione dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. Le spese di procedura per l'annullamento dovranno sostenersi da chi notificherà la perdita del libretto. Decorsi 15 giorni senza che si sia presentato il ricorso o 25 da quello della presentazione della denunzia senza che all'istituto sia stata notificata copia del ricorso, l'annotamento fermo si avrà per non avvenuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-47

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