StatutoTitolo IX

Art. 55

In vigore dal 8 gen 1889
L'ammissione alle scuole o al Convitto, non può aver luogo che al cominciare di ciascun anno scolastico. Essa può essere chiesta, salvo le disposizioni speciali dell', per qualsiasi anno del corso principale a cui aspiri il candidato, purchè vi sieno posti disponibili, e la proporzione dell'età corrisponda al grado degli studi fatti. In tal caso l'esame verserà sul programma assegnato all'esame di promozione dell'anno precedente a quello cui aspira il candidato. Il concorrente, che venisse riprovato, non potrà pertanto presentarsi alla riparazione, se non nell'anno scolastico successivo e nel tempo assegnato agli esami di riparazione, e dovrà ripetere tutto l'esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-55

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