Statuto

Art. 59

In vigore dal 8 gen 1889
Le esercitazioni private potranno essere: di quartetto, vocali, strumentali, o vocali e strumentali insieme. Le esercitazioni pubbliche saranno annuali, e ad esse non potranno prender parte che i soli alunni dell'ultimo anno di corso. È fatta eccezioni per gli alunni di composizione, i cui lavori potranno, semprechè il giudizio del direttore sia favorevole, prender posto nè programmi dello esercitazioni pubbliche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-59

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