Statuto

Art. 57

In vigore dal 8 gen 1889
Le Commissioni esaminatrici, per tutti gli esami saranno nominate dal direttore, e composte di non meno di tre e non più di sette membri. Comprenderanno i professori del Conservatorio che insegnano la materia di cui sono chiamati a dar conto i candidati, e saran miste con professori estranei al Conservatorio stesso. Tutte le loro deliberazioni saranno prese a voti palesi. In caso di parità, è preponderante il voto del direttore, o di chi le presiede per sua delegazione.
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