Statuto›Titolo IX
Art. 52
In vigore dal 8 gen 1889
Il diploma di licenza sarà firmato dal Ministro della Pubblica Istruzione, ed è titolo di magistero. In esso saranno registrati i punti ottenuti dal candidato in tutte le materie, nonché l'indicazione del Conservatorio in cui egli ha compiuto gli studi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-52