Statuto›Titolo IX
Art. 51
In vigore dal 8 gen 1889
I candidati cantanti o strumentisti per ottenere la licenza di Approvato dal R. conservatorio di musica di Parma debbono, oltre all'approvazione nelle materie complementari tecniche e letterarie obbligatorie, superare i seguenti esperimenti:
a) eseguire un pezzo, da estrarsi a sorte fra non meno di tre, preparato dal candidato;
b) interpretare, previo studio di due ore fatto a porte chiuse, un breve pezzo di musica scelto dal direttore;
c) leggere un brano di musica a prima vista.
Nell'esame sulle materie tecniche complementari sarà data la massima importanza alle prove di armonia e pianoforte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-51