Statuto›Titolo IX
Art. 47
In vigore dal 8 gen 1889
L'esame di conferma, che si dà in fine dell'anno in cui il candidato è stato ammesso alle scuole, gli dà il diritto di divenire alunno definitivo.
È fatta facoltà a ciascun professore di chiedere l'esame di conferma, anche prima del tempo fissato, per quegli alunni temporanei ai quali, a suo giudizio, tornerebbe inutile ii proseguimento degli studi.
L'alunno, rinviato nell'esame di conferma, potrà, per una sola volta e nel caso che non abbia varcata l'età prefissa, ripresentarsi ad un nuovo esame di ammissione, nella sessione di esami che si terrà al cominciare dell'anno scolastico successivo al tempo del suo rinvio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-47