Statuto›Titolo VIII
Art. 42
In vigore dal 8 gen 1889
Potranno essere dispensati dalla condizione della cittadinanza, dell'età e del concorso quei giovani sprovvisti di beni di fortuna, i quali, ammessi al Convitto a pagamento o alle scuole esterne dal Conservatorio, raggiungano, nell'esame di conferma, i pieni voti assoluti in tutte le materie e la lode nello studio principale.
Tale dispensa sarà accordata dal ministro della Pubblica Istruzione, su proposta del governatore.
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