Statuto›Titolo VIII
Art. 41
In vigore dal 8 gen 1889
L'ammissione ai posti gratuiti si farà per concorso e mediante esame, coll'osservanza delle condizioni e norme stabilite cogli del regolamento approvato col decreto Reale 3 ottobre 1875, N. 2736 (Serie 3ª), intendendosi sempre sostituito il governatore del Conservatorio all'antico Consiglio di Direzione della Scuola di musica ed alla Presidenza degli Ospizi civili di Parma.
Alla condizione di età, stabilita dall' del citato regolamento, sarà derogato per quei giovani che si presentino candidati per le scuole di Composizione e di Canto, i quali potranno essere ammessi al convitto gratuito purchè non abbiano oltrepassato i 20 anni, e rimanervi sino al completamento dè loro studi, non oltre però il 24° anno.
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