Statuto
Art. 36
In vigore dal 8 gen 1889
È vietato inscriversi contemporaneamente a due corsi principali.
Però un allievo già in via d'istruzione, e che dimostri speciali disposizioni, potrà, previo esame, essere ammesso ad un altro corso principale, qualora in questo vi sia posto vacante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-36