Statuto
Art. 38
In vigore dal 8 gen 1889
Tutti gli alunni, sia temporanei, sia definitivi, oltre l'obbligo di frequentare il corso principale ed i complementari tecnici e letterari, sono tenuti ad intervenire alle prove, alle esercitazioni pubbliche e private, eseguendo la parte qualsiasi, principale o secondaria assegnata loro dal direttore. Le assenze, i rifiuti non giustificati, li rendono passibili delle pene stabilite dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-38