Statuto
Art. 33
In vigore dal 8 gen 1889
L'ammissione alle scuole vien determinata da un esame ed è temporanea pel primo anno. Essa diviene definitiva dopo l'esame di conferma, di cui è parola nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-33