Statuto

Art. 34

In vigore dal 8 gen 1889
L'età minima per l'ammissione alle scuole è determinata a nove anni. L'età massima è stabilita come segue: Composizione.......... 15 anni Canto (donne)......... 20 id. Id. (uomini).......... 21 id. Pianoforte........... 12 id. Organo............. 12 id. Arpa............. 12 id. Violino e Viola........ 12 id. Violoncello.......... 12 id. Contrabbasso.......... 18 id. Strumenti di legno....... 16 id. Corno............. 16 id. Tromba, Trombone etc...... 18 id.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-34

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