Statuto
Art. 34
In vigore dal 8 gen 1889
L'età minima per l'ammissione alle scuole è determinata a nove anni.
L'età massima è stabilita come segue:
Composizione.......... 15 anni
Canto (donne)......... 20 id.
Id. (uomini).......... 21 id.
Pianoforte........... 12 id.
Organo............. 12 id.
Arpa............. 12 id.
Violino e Viola........ 12 id.
Violoncello.......... 12 id.
Contrabbasso.......... 18 id.
Strumenti di legno....... 16 id.
Corno............. 16 id.
Tromba, Trombone etc...... 18 id.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-34