Statuto
Art. 35
In vigore dal 8 gen 1889
La permanenza massima di un alunno, compreso l'anno di prova, in ciascuno dei corsi principali è limitata alla durata massima assegnata a quei corsi dall'.
In casi eccezionali, il direttore, sentito il rispettivo professore, può accordare la proroga di un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-35