Statuto

Art. 35

In vigore dal 8 gen 1889
La permanenza massima di un alunno, compreso l'anno di prova, in ciascuno dei corsi principali è limitata alla durata massima assegnata a quei corsi dall'. In casi eccezionali, il direttore, sentito il rispettivo professore, può accordare la proroga di un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo