Statuto
Art. 31
In vigore dal 8 gen 1889
Le scuole sono aperte agli italiani ed agli stranieri, mediante il pagamento di una contribuzione annua di lire 15, la quale andrà a vantaggio della Biblioteca musicale.
Saranno dispensati da tale contribuzione gli alunni dei quali sia accertata la povertà, e che raggiungano nell'esame di conferma o di promozione punti 8,50 su 10, nella classificazione dello studio principale.
Le esenzioni vengono accordate dal Governatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-31