Statuto

Art. 28

In vigore dal 8 gen 1889
La durata massima dei corsi letterari è determinata in anni sei. Gli orari, e tutte le eccezioni richieste dalla brevità di alcuni corsi tecnici principali, verranno stabiliti dal regolamento interno, di cui è parola nell'. L'insegnamento pratico di arte scenica e declamazione sarà dato agli alunni di canto nel terzo e quarto anno di corso; ed agli alunni di composizione dopo che avranno esaurito lo studio del contrappunto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-28

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