Statuto
Art. 27
In vigore dal 8 gen 1889
La durata massima di ciascuno dei corsi complementari è determinata come appresso:
Nozioni elementari.................. anni 2
Canto corale (è però fatto obbligo a tutti gli alunni
di prendere parte alle esercitazioni corali durante
la loro permanenza in Conservatorio)........ » 2
Canto (per gli alunni di composizione)........ » 2
Pianoforte (per gli alunni di composizione e di arpa
l'insegnamento del pianoforte durerà per tutto il
tempo di loro permanenza in Conservatorio)..... » 4
Armonia teorico-pratica................ » 3
Organo........................ » 2
Violino o Violoncello................. » 2
Storia della musica.................. » 2
Esercitazioni di quartetto durante il tempo assegnato alla istruzione degli istrumentisti da arco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-27