Statuto

Art. 24

In vigore dal 8 gen 1889
Gli alunni più valenti, sotto la responsabilità del proprio professore, possono essere adibiti all'insegnamento nelle scuole complementari di: Nozioni elementari di musica armonia, Pianoforte, Organo e strumenti da arco.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-24

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