Statuto

Art. 21

In vigore dal 8 gen 1889
Il professore di Contrabbasso ha l'obbligo di esercitare i propri alunni nell'uso tanto del Contrabbasso a tre corde, quanto di quello a quattro corde.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-21

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