Statuto
Art. 17
In vigore dal 8 gen 1889
Ciascun professore dei corsi principali ha l'obbligo di svolgere, nella propria classe, le bellezze estetiche delle composizioni messe allo studio. I professori di canto e d'istrumenti hanno inoltre l'obbligo d'istruire i propri alunni nella Storia speciale del ramo d'arte che essi insegnano.
Storico versioni
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