Statuto
Art. 18
In vigore dal 8 gen 1889
Quando, in uno stesso corso, per frequenza di alunni siano adibiti all'insegnamento vari professori, fra questi non vi ha differenza di grado, e le loro classi sono parallele.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-18