Statuto

Art. 13

In vigore dal 8 gen 1889
I corsi letterari sono: Grammatica ed elementi di lingua italiana, storia e geografia, elementi di aritmetica, diritti e doveri del cittadino (obbligatorio per tutti gli alunni); Letteratura poetica e drammatica (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto); Elementi di lingua e prosodia latina (obbligatorio per gli alunni di Composizione ed Organo); Insegnamento pratico di arte scenica e declamazione (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto); Lingua francese (obbligatorio per tutti).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-13

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