Statuto
Art. 13
In vigore dal 8 gen 1889
I corsi letterari sono:
Grammatica ed elementi di lingua italiana, storia e geografia, elementi di aritmetica, diritti e doveri del cittadino (obbligatorio per tutti gli alunni);
Letteratura poetica e drammatica (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);
Elementi di lingua e prosodia latina (obbligatorio per gli alunni di Composizione ed Organo);
Insegnamento pratico di arte scenica e declamazione (obbligatorio per gli alunni di composizione e di canto);
Lingua francese (obbligatorio per tutti).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-13