StatutoTitolo VIII

Art. 43

In vigore dal 8 gen 1889
Nel Convitto a pagamento potranno essere ammessi quei giovani che abbiano già ottenuta l'ammissione alle scuole del Conservatorio. Essi sono dispensati dalla contribuzione di cui all'. Le retta e le spese accessorie saranno determinate dal regolamento di cui all'.
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