Statuto›Titolo VIII
Art. 43
In vigore dal 8 gen 1889
Nel Convitto a pagamento potranno essere ammessi quei giovani che abbiano già ottenuta l'ammissione alle scuole del Conservatorio.
Essi sono dispensati dalla contribuzione di cui all'.
Le retta e le spese accessorie saranno determinate dal regolamento di cui all'.
Storico versioni
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