Statuto›Titolo IX
Art. 44
In vigore dal 8 gen 1889
Gli esami sono: di ammissione, di conferma, di promozione e di licenza.
In tutti gli esami, eccettuati quelli di licenza, si ammette la compensazione nel numero dè punti ottenuti in ciascuna materia, a condizione però che quelli riportati nello studio principale non siano inferiori a 6/10.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-44