Art. 44
StatutoTitolo IX

Art. 44

57 / 72
In vigore dal 8 gen 1889
Gli esami sono: di ammissione, di conferma, di promozione e di licenza. In tutti gli esami, eccettuati quelli di licenza, si ammette la compensazione nel numero dè punti ottenuti in ciascuna materia, a condizione però che quelli riportati nello studio principale non siano inferiori a 6/10.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-44