Statuto›Titolo IX
Art. 49
In vigore dal 8 gen 1889
L'esame di licenza si dà alla fine del corso tecnico principale seguito dall'alunno, e versa su tutte le materie obbligatorie da lui studiate.
Ai soli alunni di composizione è imposto l'obbligo di dare l'esame di licenza in due anni consecutivi, licenziandosi alla fine del penultimo anno di corso principale in tutte le materie complementari tecniche e letterarie; e alla fine dell'ultimo anno di corso, licenziandosi nella composizione. Non conseguendo la licenza nelle materie complementari tecniche e letterarie, l'alunno di composizione non potrà essere ammesso all'esame di promozione all'ultimo anno di corso principale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-49