Statuto›Titolo IX
Art. 50
In vigore dal 8 gen 1889
Per ottenere, dopo l'ultimo anno di corso principale, la licenza di maestro compositore, il candidato deve superare i tre esperimenti che seguono:
1° comporre nel periodo di tempo assegnato dalla Commissione, un pezzo vocale accompagnato da uno schizzo d'istrumentazione su tre o quattro pentagrammi, in chiave di Violino e Basso;
2° strumentare per orchestra un brano dato dalla Direzione al momento dell'esame;
3° scrivere una fuga per voci, a quattro o cinque parti a scelta del direttore, su tema dato dal medesimo seduta stante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-50