StatutoTitolo IX

Art. 53

In vigore dal 8 gen 1889
Tutti gli alunni definitivi han diritto all'esame di riparazione, che sarà dato al cominciare dell'anno scolastico. Quelli che cadessero in una o più materie complementari tecniche, o letterarie, non potranno essere ammessi all'esame sulla materia principale, se non dopo aver superato felicemente l'esame di riparazione in quelle materie nelle quali fecero cattiva prova.
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