Statuto›Titolo IX
Art. 56
In vigore dal 8 gen 1889
Un regolamento speciale, da approvarsi per decreto Reale, stabilirà le norme da seguire negli esami, l'ammontare delle propine che ciascun candidato dovrà pagare all'atto della sua iscrizione per gli esami di licenza, e la distribuzione di esse tra gli esaminatori.
Saranno esenti dal pagamento delle propine i candidati dei quali sia constatata la povertà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-56