Statuto

Art. 64

In vigore dal 8 gen 1889
Le pene disciplinari, sia per le scuole, sia pel Convitto, sono di tre gradi: 1° grado: a) Ammonizione privata (e, pè convittori, privazione di ricreazione o di uscita) da pronunziarsi dal personale incaricato della sorveglianza disciplinare, informandone il governatore; b) Ammonizione pubblica in Convitto o in scuola, da pronunziarti dagli stessi, informandone li governatore. 2° grado: a) Ammonizione privata fatta dal direttore; b) Ammonizione pubblica fatta dal direttore; c) Interdizione dl assumere una parte principale nelle esercitazioni, disposta dal direttore, informandone il governatore, 3° grado: a) Privazione parziale o totale dei premi; b) Esclusione dagli esami; c) Espulsione dal Conservatorio. Le pene di 3° grado sono inflitte dal governatore. Per l'espulsione occorre la sanzione del Ministro; ma in pendenza, l'alunno sarà temporaneamente allontanato dal Conservatorio con ordinanza firmata dal governatore.
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