Statuto
Art. 64
In vigore dal 8 gen 1889
Le pene disciplinari, sia per le scuole, sia pel Convitto, sono di tre gradi:
1° grado:
a) Ammonizione privata (e, pè convittori, privazione di ricreazione o di uscita) da pronunziarsi dal personale incaricato della sorveglianza disciplinare, informandone il governatore;
b) Ammonizione pubblica in Convitto o in scuola, da pronunziarti dagli stessi, informandone li governatore.
2° grado:
a) Ammonizione privata fatta dal direttore;
b) Ammonizione pubblica fatta dal direttore;
c) Interdizione dl assumere una parte principale nelle esercitazioni, disposta dal direttore, informandone il governatore,
3° grado:
a) Privazione parziale o totale dei premi;
b) Esclusione dagli esami;
c) Espulsione dal Conservatorio.
Le pene di 3° grado sono inflitte dal governatore.
Per l'espulsione occorre la sanzione del Ministro; ma in pendenza, l'alunno sarà temporaneamente allontanato dal Conservatorio con ordinanza firmata dal governatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-64