Statuto

Art. 67

In vigore dal 8 gen 1889
Le ferie, durante l'anno scolastico, sono: tutti i giorni festivi segnati dal calendario governativo; dall'ultima domenica di carnevale sino a tutto il mercoledì delle ceneri; dalla domenica delle Palme a tutto il martedì dopo Pasqua; dalla vigilia del S. Natale a tutto il secondo giorno dell'anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-67

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