Statuto
Art. 67
In vigore dal 8 gen 1889
Le ferie, durante l'anno scolastico, sono:
tutti i giorni festivi segnati dal calendario governativo;
dall'ultima domenica di carnevale sino a tutto il mercoledì delle ceneri;
dalla domenica delle Palme a tutto il martedì dopo Pasqua;
dalla vigilia del S. Natale a tutto il secondo giorno dell'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-11-03;5844#art-s-67