Statuto
Art. 68
In vigore dal 8 gen 1889
Il personale amministrativo, disciplinare e di servizio sta alla dipendenza immediata del governatore; ma deve, in tutto ciò che si riferisce ad affari tecnici e disciplinari, obbedienza all'autorità del direttore.
Il personale amministrativo e disciplinare è nominato per decreto reale, a proposta del ministro della Pubblica Istruzione, sentito il governatore.
Il personale di servizio è nominato dal ministro della Pubblica Istruzione, su proposta del governatore.
Storico versioni
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